La legge sulle prestazioni di servizi legali (Rechtsdienstleistungsgesetz - RDG) é stata emessa ed attuata il 1. luglio 2008 e ha sostituito la legge sui consigli legali (RBerG). Lo scopo della nuova legge é la protezione dell’utente del servizio legale da servizi inadeguati ed il rafforzamento dell’impegno sociale. Ciò comporta anche una deregolarizzazione ed una diminuzione della pressione burocratica.
Queste note servono al chiarimento delle domande più frequenti.
1. I testi del decreto e del regolamento della legge sulle prestazioni di servizi legali
Il testo attuale della legge sulle prestazioni di servizi legali si trova al seguente link:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rdg/gesamt.pdfIl testo attuale del regolamento della legge sulle prestazioni di servizi legali si trova al seguente link:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rdv/gesamt.pdf2. Gli ambiti di validità
La legge sulle prestazioni di servizi legali vale solo in ambito extragiudiziale. I rappresentanti in tribunale vengono autorizzati nell’ambito dei singoli processi legali (ZPO, FGG, ArbGG, SGG, VwGO, FGO).
3. Definizione delle prestazioni di servizi legali
La legge sulle prestazioni di servizi legali regolamenta l’autorizzazione delle stesse. Una prestazione di servizio giuridico ai sensi del § 2 della legge sulle prestazioni di servizi legali è qualsiasi attività, in faccende altrui, non appena richieda un'ispezione giuridica nei singoli casi. Queste attività possono essere eseguite solo a condizione che vengano seguite le norme della legge sulle prestazioni di servizi legali e leggi affini.
4. Competenza delle prestazioni di servizi legali / Distinzione degli Avvocati
La legge sulle prestazioni di servizi legali non abilita gli avvocati ad un’ampia competenza delle prestazioni di servizi legali. Chi volesse eseguire consulenze legali deve presentare la qualifica di “giurista pieno”, deve quindi aver conseguito entrambi gli esami di Stato ed essere ammesso all’Ordine degli Avvocati.
5. Esecuzione di prestazioni di servizi legali come prestazioni accessorie
Ai sensi del § 5 paragrafo 1 della legge sulle prestazioni di servizi legali, viene autorizzata l’esecuzione di prestazioni di servizi legali come prestazione accessoria, qualora questa attività rientri nell’ambito professionale.
Nella prestazione accessoria di servizi legali rientrano le attività legate all’esecuzione testamentaria, l’amministrazione condominiale, le consulenze su mezzi di promozione.
Non sono permessi la registrazione o l’autorizzazione nell’ambito di prestazione accessoria dei servizi legali, tantomeno il divieto. La legge sulle prestazioni di servizi legali non prevede l’assegnazione dei cosiddetti “attestati negativi” per l’ammissibilità ad una specifica attività senza permesso.
6. La prestazione da parte di persone registrate e non registrate
La legge sulle prestazioni di
servizi legali distingue tra la prestazione da parte di persone registrate e
non registrate.
a) Nella parte seconda della legge sulle prestazioni di servizi legali (§§ 6
fino a 9) viene regolata la prestazione da parte di persone non registrate.
Al centro di questa parte vi è la prestazione di servizi legali a titolo
gratuito. Ai sensi del § 6 della legge sulle prestazioni di servizi legali sono
ammesse le prestazioni senza registrazione solo a titolo gratuito.
Qualora l’attività avvenga al di fuori da relazioni
familiari, di vicinato o simili relazioni personali, allora deve essere
salvaguardata la protezione dell’interessato ai sensi del § 6 sulle prestazioni
di servizi legali attraverso una persona qualificata (“giurista pieno”).
I §§ 7 e 8 della legge sulle prestazioni di servizi legali regolano i presupposti delle prestazioni per conto di associazioni lavorative, cooperative e amministrazioni pubbliche senza la registrazione.
Nei casi del §§ 7 e 8 paragrafo 1 numero 4 della legge sulle prestazioni di servizi legali si esige comunque la presenza di una persona qualificata per la protezione dell’interessato.
b) La terza parte della legge sulle prestazioni di servizi legali (§§ 10 fino a 15) regola le prestazioni servizi giuridici negli ambiti di recupero crediti, consulenza sulle pensioni e servizi di diritto internazionale. Solo le persone registrate e con la debita specializzazione possono eseguire questi compiti e previa registrazione vengono analizzati presupposti elencati nel § 12 della legge sulle prestazioni di servizio legale. I presupposti per la registrazione comprendono la qualifica personale e l’affidabilità, le specializzazioni pratiche e teoriche nell’ambito richiesto e un’assicurazione di responsabilità civile e professionale. I dettagli si possono visionare nei testi della legge sulle prestazioni di servizio legale.
7. Divieto
Ai sensi dei §§ 6, 7 paragrafo 1 e § 8 paragrafo 1 n.n. 4 und 5 della legge sulle prestazioni di servizi legali (RGD), si vieta l'esecuzione di prestazioni di servizi legali per la durata massima di 5 anni alle persone o associazioni, che con la continua esecuzione di prestazioni di servizi legali, in modo inopportuno, hanno recato danno all'interessato.
8. Registro delle prestazioni di servizi legali e notifiche pubbliche
Ai sensi del § 16 della legge sulle prestazioni di servizi legali vi è un unico registro delle prestazioni di servizi legali per tutti gli stati federali. Questo funge all’informazione gratuita per gli interessati, gli offerenti di prestazioni di servizio legale, i movimenti legali e per altre amministrazioni pubbliche. In tale registro sono iscritte le persone autorizzate dal § 10 paragrafo 1 della legge sulle prestazioni di servizi legali a prestare servizi negli ambiti descritti (tra gli altri recupero crediti, consulenza sulle pensioni e servizi di diritto internazionale). Sono anche iscritte tali persone, alle quali è stata vietata definitivamente la prestazione ai sensi del § 9 paragrafo 1 della legge sulle prestazioni di servizio legale.
Le pubblicazioni ufficiali avvengono ai sensi del § 16 paragrafo 3 pag. 1 della legge sulle prestazioni di servizi legali più volte al giorno da parte di tutto gli Uffici di Registro. Una cancellazione dei dati pubblicati avviene in presenza dei presupposti definiti dal § 17 della legge sulle prestazioni di servizio legale. Una visualizzazione dopo la cancellazione non sarà più possibile. Per ulteriori informazioni si consigliano le pagine sull’aiuto alla ricerca (Hilfe zur Suche).
9. Gli Uffici di Registro competenti
La richiesta di registrazione va
inviata all’Ufficio di Registro competente ai sensi § 13 paragrafo 1 della
legge sulle prestazioni di servizio giuridico. La lista degli Uffici di
Registro competenti si trova qui (hier
32.07 kB
).
10. Modulo di richiesta
I moduli di richiesta per la registrazione si trovano qui (hier).
11. La registrazione provvisoria
Ai sensi del § 15 della legge sulle prestazioni di servizi legali è possibile la registrazione anche provvisoria negli ambiti del § 10 paragrafo 1 della legge sulle prestazioni di servizi legali (recupero crediti, consulenza sulle pensioni e servizi di diritto internazionale) per persone o legali, come anche società senza personalità giuridica con sede in uno stato membro della Comunità Europea o in uno stato membro della Comunità Economica Europea a fini della prestazione del servizio in tale stato.
12. Norme transitorie per i titolari di licenze (registrati)
Nella legge introduttiva sulla legge sulle prestazioni di servizi legali (RDGEG) si trovano le norme transitorie sulle licenze esistenti secondo la legge per la prevenzione degli abusi nel settore dei servizi legali, alle quali si riferiscono gli §§ 1 e seguenti. Ai sensi del § 1 paragrafo 1 della legge sulle prestazioni di servizi legali (RDGEG) a termine dell’anno 2008, scadono le licenze elargite a persone non facenti parte dell’Ordine degli Avvocati, qualora questi non presentino entro il 31 dicembre 2008 un certificato di permesso e la prova della stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile e professionale ai sensi del § 12 paragrafo 1 n.n. 3 della legge sulle prestazioni di servizi legali (RDG) e presentino la richiesta di registrazione ai sensi del § 13 della legge sulle prestazioni di servizi legali (RDG) entro la stessa data.
13. Ulteriori informazioni
Non è possibile accedere ad ulteriori informazioni sulle singole pubblicazioni sia attraverso questo sito sia tramite il Ministero di Giustizia. In tal caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Registro competente. Lo stesso vale nel caso si trovino errori nei dati pubblicati.