Requisiti per la registrazione per la prestazione di servizi giuridici secondo la Legge sui servizi giuridici
Persone naturali e giuridiche cosi come società senza personalità giuridica devono farsi registrare presso l'autorità competente, se per motivi di oggetto straordinario (Art.11
Legge sui servizi giuridici
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) intendono prestare servizi giuridici nei seguenti ambiti:
La procedura di registrazione é disciplinata agli artt. 12
, 13
e 14
della Legge sui servizi giuridici cosi come nel Regolamento
sui servizi giuridici.
Requisiti per la registrazione:
(1) Attitudine personale e affidabilità (Art. 12
par. 1 Nr.1 Legge sui servizi giuridici)
(2) Conoscenza teorica e pratica negli ambiti in cui devono essere prestati servizi giuridici (Art. 12
par.1 Nr.2 Legge sui servizi giuridici)
Tipo ed entità delle relative conoscenze teoriche e pratiche richieste cosi come la loro dimostrazione sono disciplinate agli artt. 11
e 12
par. 3 Legge sui servizi giuridici).
Persone giuridiche (es. S.p.a., s.r.l., associazioni, ...) e società senza personalità giuridica (es. Società di diritto privato, società in nome collettivo,..) devono nominare almeno una persona naturale che soddisfi i requisiti necessari di cui all'art. 12 par. 1 nr. 1 e 2 Legge sui servizi giuridici. Suddetta persona (qualificata) deve essere impiegata nella società a tempo pieno nonché autorizzata ad agire autonomamente in tutte le circostanze riguardanti i servizi giuridici della società e legittimata alla rappresentanza esterna (art. 12
par. 4 Legge sui servizi giuridici).
(3) Stipula di una assicurazione della responsabilità civile professionale con una somma minima assicurata di 250.000, -Euro per ogni sinistro (Art. 12
par. 1 Nr. 3 Legge sui servizi giuridici, art. 5
Regolamento sui servizi giuridici).
La procedura di registrazione può essere ultimata per iscritto oppure elettronicamente presso una sede omogenea secondo le prescrizioni della Legge sul Procedimento amministrativo (art. 13
par.1, comma 3, Legge sui servizi giuridici in concomitanza con l'art. 71 a-e
e l'art. 3
della Legge sul Procedimento amministrativo). I dettagli, in particolare riguardo agli attestati da allegare, sono disciplinati agli art. 13
della Legge sui servizi giuridici e 6
del Regolamento sui servizi giuridici. Dopo l'avvenuta registrazione l'autorità competente predisporrà un avviso pubblico nel registro dei servizi giuridici (art. 16
Legge sui servizi giuridici, art. 8
Regolamento sui servizi giuridici).
Nel caso in cui l'autorità competente emetta una decisione non conforme alla richiesta o revochi una registrazione (art. 14
Regolamento sui servizi giuridici) è possibile presentare un ricorso presso la stessa entro un mese, indipendentemente dal Bundesland in cui deve avvenire la registrazione o ricorrere in giudizio presso il giudice amministrativo. L'azione giudiziaria presso il giudice amministrativo può altresì essere presentata in caso di decisione sfavorevole.
L'autorità di registrazione non decide in merito a controversie tra prestatori di servizi giuridici e beneficiari degli stessi o tra prestatori di servizi giuridici. Le istanze civili tra gli interessati devono essere presentate dinanzi ai giudici ordinari.